La Delibera del 28 luglio scorso prevede che i soggetti responsabili della gestione di una RIU (Rete Interna di Utenza) procedano, entro il 30 settembre 2016, a integrare la documentazione già inviata all’Autorità all’atto della richiesta di inclusione nell’elenco di cui alla Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10. L’integrazione dovrà avvenire tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante e contenente tutte le informazioni e i documenti di cui all’Allegato A della Delibera, con riferimento a:
a) la situazione in essere alla data del 15 agosto 2009;
b) la situazione in essere alla data attuale.
In una relazione andranno anche descritte le modifiche e variazioni che si sono susseguite tra il 15 agosto 2009 e la data di invio della dichiarazione aggiornata.
Nel caso in cui dall’invio della dichiarazione aggiornata al 31/12/2016 dovessero intervenire ulteriori modifiche/variazioni, il responsabile della RIU dovrà nuovamente comunicarle all’Autorità attraverso le medesime modalità sopra descritte.
La delibera prevede inoltre che, entro il 31 dicembre 2017, i soggetti responsabili della gestione di reti interne d’utenza redigano, per ciascuna RIU di cui sono gestori, una relazione tecnica descrittiva che illustra tutte le caratteristiche della medesima rete. In particolare, la relazione deve:
• descrivere il perimetro della RIU e gli elementi caratteristici presi a riferimento per l’individuazione del predetto perimetro (muri di cinta, particelle, ecc.);
• individuare e numerare le singole unità immobiliari afferenti alle particelle catastali (di cui occorre riportare l’elenco) in cui è suddivisibile la RIU e, per ciascuna unità immobiliare, occorre individuare le/la società che operano/opera e descrivere le attività e/o i processi/servizi svolti da ciascuna società;
• evidenziare le singole UC presenti nella RIU, indicando, per ciascuna di esse, quali sono le unità immobiliari di cui al punto precedente da cui è composta, le motivazioni che permettono il loro accorpamento in un’unica UC e il codice POD; occorre altresì evidenziare le eventuali UC (con le rispettive unità immobiliari da cui sono costituite) che, pur presenti nel perimetro della RIU, non risultano connesse a essa ovvero, pur essendo connesse a essa, sono utenze della rete pubblica.
Tale relazione deve essere redatta in riferimento alla configurazione della RIU:
a) in essere alla data del 15 agosto 2009
b) in essere alla data dell’ultimo aggiornamento inviato all’Autorità ai sensi dei punti 1. e 2. della deliberazione 442/2016/R/eel
Fatte salve eventuali dismissioni della RIU, nel caso di modifiche apportate alla RIU negli anni successivi al 2016, il gestore della RIU dovrà rispettare gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento previsti da:
• il Sistema informativo Integrato (SII)
• la deliberazione GOP 35/08
• il sistema GAUDÌ
• il Codice di Rete di Terna
• il TIS
• le procedure che Terna definirà entro il 30 Novembre 2016
fermo restando l’obbligo di aggiornare la relazione tecnica descrittiva di cui al comma 9.9.