Il Consiglio di Stato, respingendo un ricorso in appello dell’Autorità, ha confermato l’illegittimità, già rilevata dal TAR, del diverso trattamento previsto dal Regolatore per gli energivori connessi a Reti Interne di Utenza (RIU) rispetto agli altri energivori beneficiari nell’erogazione degli sgravi sugli oneri di sistema connessi alla rete pubblica. La delibera 539/2015, infatti, per gli energivori inclusi in RIU riconosceva i relativi benefici a consuntivo e non in via anticipata come per gli altri beneficiari connessi a reti pubbliche.
Secondo il Consiglio di Stato le “modalità di prelevamento dell’energia elettrica e della esazione degli oneri generali di sistema non costituisce un criterio sufficiente per giustificare secondo ragionevolezza una disciplina differenziata in danno delle c. d. “energivore” che prelevano energia da una RIU”.
Inoltre, “la differenziazione tra imprese energivore – basata sull’accesso diretto alla rete pubblica o al collegamento con una R.I.U. – nemmeno appare rispettosa del principio di concorrenza e di non discriminazione tra operatori, vista l’insussistenza di una valida e oggettiva ragione che possa giustificare un difforme trattamento fondato soltanto sulla modalità di acquisizione dell’energia utilizzata”.
L’ARERA dovrà ora procedere a recepire gli effetti di questa sentenza nella regolazione corrispondente.